
Il 13 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato due nuovi atti a completamento del quadro operativo del Regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero, noto come EUDR.
Si tratta del Regolamento delegato che modifica l’Allegato I dell’EUDR, accompagnato dall’Allegato contenente l’elenco aggiornato dei prodotti, e del Regolamento di esecuzione relativo al funzionamento del Sistema informativo EUDR. È stata inoltre formalmente adottata, in tutte le lingue dell’Unione europea, la versione aggiornata del Documento di orientamento EUDR 2026, già resa disponibile in inglese nel maggio scorso.
Modifica dell’Allegato I
Con riferimento all’olio di palma, il Regolamento delegato amplia l’ambito di applicazione dell’EUDR includendo ulteriori derivati impiegati nelle filiere oleochimica, cosmetica, della detergenza, farmaceutica e alimentare e in altre applicazioni industriali, oltre ai saponi.
Per i prodotti di nuova inclusione gli obblighi previsti dall’EUDR si applicheranno dal 30 dicembre 2027.
Le 16 nuove voci doganali relative all’olio di palma previste dal testo adottato sono: ex 1516 20; ex 1518 00; ex 1520 00; ex 2905 16; ex 2905 17 00; ex 2905 19 00; ex 2915 39; ex 2916 15; ex 2916 19 10; ex 2921 19; ex 2923 90 00; ex 2924 19 00; ex 3401 11 00; ex 3401 20; ex 3824 99; ex 3907 29.
Il prefisso “ex” indica che non tutti i prodotti classificati sotto il relativo codice rientrano automaticamente nell’ambito di applicazione dell’EUDR, ma soltanto quelli che presentano le caratteristiche specificate nell’Allegato, perché ottenuti, sintetizzati o realizzati utilizzando olio di palma.
Per alcuni derivati sono previste esclusioni quando vengono utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario. Sono inoltre introdotti chiarimenti riguardanti rifiuti, prodotti usati, campioni di valore e quantità trascurabili e prodotti destinati esclusivamente ad analisi, esami o test.
Il Regolamento interviene anche su alcune voci relative all’olio di palma già comprese nell’Allegato I, precisandone la formulazione e il collegamento con la materia prima utilizzata. La voce ex 2306 60 00 viene mantenuta nell’ambito di applicazione e non figura pertanto tra le nuove inclusioni.
Il Commission Staff Working Document illustra la metodologia utilizzata per valutare le proposte di inclusione ed esclusione dei diversi codici doganali. Il documento riflette la proposta sottoposta alla consultazione pubblica, nella quale la voce ex 2916 15, relativa agli acidi oleico, linoleico e linolenico e ai rispettivi sali ed esteri, non era inizialmente proposta per l’inclusione. A seguito dei contributi ricevuti, la Commissione ha deciso di inserirla nel testo adottato.
Il Regolamento delegato è ora sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio prima della sua entrata in vigore.
Sistema informativo EUDR
Il nuovo Regolamento di esecuzione modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 e aggiorna le regole tecniche relative alla presentazione e alla gestione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, incluse le dichiarazioni semplificate per i micro e piccoli operatori primari e le specifiche tecniche per le API.
Il Sistema informativo, riaperto alla fine di giugno dopo gli aggiornamenti tecnici, sarà ulteriormente sviluppato nel corso dell’estate. La Commissione ha inoltre annunciato nuove sessioni di formazione per le imprese a partire dalla fine di luglio.
Fonte: Commissione europea
