
Il biologico italiano compie un nuovo passo verso una maggiore riconoscibilità. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 26 maggio 2026, prendono forma le regole per l’utilizzo del Marchio biologico italiano, il contrassegno nazionale destinato a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.
Il provvedimento, pubblicato il 13 luglio 2026, definisce le condizioni e le modalità di attribuzione e utilizzo del marchio, istituito dalla legge 9 marzo 2022, n. 23 e di proprietà esclusiva del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. L’adesione è volontaria e il decreto adotta anche il regolamento d’uso e il modello grafico del logo.
Il marchio potrà essere utilizzato dagli operatori biologici con sede legale e produttiva nel territorio dell’Unione europea, a condizione che i prodotti siano contrassegnati con la dicitura “Agricoltura Italia” o “Acquacoltura Italia”, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2018/848.
Gli operatori interessati dovranno comunicare al MASAF la volontà di utilizzare il marchio attraverso un applicativo informatico gratuito disponibile nel Sistema informativo biologico – SIB, integrato nel Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN.
La comunicazione dovrà contenere i dati identificativi dell’operatore, l’elenco dei prodotti sui quali si intende utilizzare il marchio e l’impegno a rispettare le disposizioni previste dal decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. L’operatore dovrà inoltre dichiarare di avere comunicato all’autorità o all’organismo di controllo cui è assoggettato l’intenzione di utilizzare il marchio sui prodotti indicati.
Al momento della comunicazione, il Sistema informativo biologico verificherà l’iscrizione dell’operatore nell’elenco nazionale degli operatori biologici e il possesso di un certificato biologico in corso di validità. Trascorsi trenta giorni senza che il Ministero abbia notificato un diniego, l’operatore sarà autorizzato a utilizzare il marchio.
In etichetta, il Marchio biologico italiano potrà essere apposto esclusivamente in aggiunta al logo di produzione biologica dell’Unione europea. Non potrà sostituirlo, sovrapporsi ad esso o limitarne la visibilità e non potrà avere dimensioni superiori a quelle del logo europeo. I due simboli dovranno essere collocati nello stesso campo visivo, rimanendo distinti e riconoscibili.
L’invio delle comunicazioni sarà consentito e produrrà effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito istituzionale del MASAF, dell’avviso relativo all’entrata in funzione dell’applicativo informatico. Le istruzioni operative saranno rese disponibili nella sezione “MASAF-SIAN-Sezione utilità”.
Fonte: Decreto MASAF 26 maggio 2026; Terra e Vita
