Approvata la legge a tutela dell’agroalimentare italiano: aggravanti anche per il falso biologico

Approvata la legge a tutela dell’agroalimentare italiano: aggravanti anche per il falso biologico

Il Parlamento italiano ha approvato la proposta di legge a difesa e tutela del patrimonio agroalimentare italiano. Il Ddl “Tutela Agroalimentare” punta a garantire più trasparenza e sicurezza, tutelando la salute dei cittadini e contrastando i reati nel settore agroalimentare.

Di conseguenza, introduce nel Codice penale meccanismi di deterrenza, con due reati e specifiche aggravanti:

  • Frode alimentare: punisce chi commercializza alimenti o bevande che, a sua conoscenza, non sono genuine o che provengono da luoghi diversi da quelli indicati (reclusione da 2 mesi a un anno);
  • Commercio di alimenti con segni mendaci: punisce chi utilizza segni distintivi o indicazioni idonei a indurre in errore il consumatore sulla qualità o sulla quantità degli alimenti (reclusione da 3 a 18 mesi).

Sono inoltre previste le seguenti aggravanti:

  • Agropirateria, quando l’attività illecita è organizzata e continuativa;
  • Quantità, quando i quantitativi sono particolarmente rilevanti;
  • Biologico, quando i prodotti sono falsamente commercializzati come biologici.

In questi casi, le pene sono aumentate fino a un terzo.

Ampio spazio è dedicato alla protezione delle Indicazioni geografiche, settore particolarmente rilevante per l’economia agroalimentare: secondo l’ultimo rapporto Ismea-Qualivita, nel 2024 il settore ha generato 20,7 miliardi di euro di fatturato, di cui 12,3 miliardi di euro all’estero.
Il reato di contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protetta, già previsto dal codice, prevede la reclusione da 1 a 4 anni (prima era 2 anni) e multe da 10.000 a 50.000 euro (prima fino a 20.000 euro).
Viene introdotta la confisca obbligatoria per i reati sopraindicati, riguardante prodotti e beni oggetto dei reati, nonché quelli utilizzati per commetterli.

Previsto anche l’obbligo per l’autorità giudiziaria di distribuire i prodotti sequestrati, ma commestibili, a enti territoriali o caritatevoli, per il sostegno a persone bisognose o animali abbandonati, nonché una più ampia “diversa destinazione prevista dalla legge”, ampliando le possibilità di riutilizzo.

Un’altra importante novità riguarda le sanzioni amministrative, che saranno graduate in base alla gravità della violazione e parametrate al fatturato delle imprese coinvolte. In passato un piccolo imprenditore e una multinazionale potevano essere soggetti alle stesse sanzioni.

Viene formalmente istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi, presieduta dal Ministro del MASAF e composta dai principali organi di controllo. L’obiettivo è rendere l’attività ispettiva più efficiente, migliorare la tracciabilità degli alimenti ed eliminare le duplicazioni delle azioni da parte delle Forze dell’Ordine.

Il testo vieta l’utilizzo del termine “latte” e di denominazioni lattiero-casearie per prodotti vegetali non correttamente identificati. Sono previste sanzioni da 4.000 a 32.000 euro o fino al 3% del fatturato dell’azienda sanzionata (massimo 100.000 euro).

Sono previsti interventi straordinari per la filiera bufalina, con l’istituzione di una piattaforma informatizzata nazionale per tracciare i movimenti del latte bufalino e dei derivati, al fine di evitare frodi, doppie mungiture non dichiarate o triangolazioni illecite.

Introdotto anche un piano straordinario nazionale con controlli a campione su tutta la filiera (mungitura, trasporto, trasformazione e commercializzazione dei prodotti) e perfezionato un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente, prevedendo l’uso di prove di laboratorio per l’origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione per accertare l’uso di latte non fresco. Sanzioni da 6.000 a 48.000 euro o fino al 3% del fatturato dell’azienda sanzionata (massimo 150.000 euro).

Per la pesca viene riformato in modo organico il sistema sanzionatorio esistente. L’obiettivo è quello di riordinare e accorpare le norme per renderlo più efficace e soprattutto proporzionato, riparametrando l’ammontare della sanzione alla quantità del pescato e alla gravità dell’impatto ambientale procurato.

Fonte: MASAF