La normativa europea (Reg. CE 834/07 e CE 889/08) garantisce la conformità delle produzioni ottenute con metodo biologico in tutte le fasi della filiera di produzione, dal campo alla tavola.
INFORMAZIONI
A partire dal 2007 l’UE ha reso obbligatorio l’uso del marchio comune del biologico (la bandierina verde con la fogliolina di stelle europee) per tutti i prodotti confezionati, realizzati nel territorio della Comunità Europea, che contengono almeno il 95% di ingredienti BIO. Vicino al marchio europeo deve essere indicato il codice dell’organismo di controllo e l’effettiva origine (Italia/UE/non UE) degli ingredienti che lo costituiscono. Quando si legge Italia (o Spagna, Francia, ecc.) significa che il 100% degli ingredienti sono stati coltivati sul territorio nazionale.
La normativa EU prevede l’obbligo di assoggettamento al sistema di controllo di tutte le aziende della filiera, a partire dalla produzione agricola fino alla commercializzazione. Sugli Organismi di controllo, autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) per la certificazione degli operatori del biologico in Italia, vigilano le Regioni e le altre Autorità Pubbliche preposte alla vigilanza (Repressione Frodi, NAS, ecc.). L’obbligo di assoggettamento al regime di controllo, inizialmente previsto solo per i produttori agricoli, zootecnici e preparazioni alimentari, è stato esteso prima alla vendita al dettaglio di prodotti sfusi e preincartati (es. reparto ortofrutta, gastronomia, pane e prodotti da forno, ecc.) e poi all’attività di magazzinaggio e distribuzione all’ingrosso.
Sono esentati dall’assoggettamento al sistema di controllo solo gli operatori che vendono direttamente prodotti biologici al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non producano, non preparino, non immagazzinino tali prodotti, se non in connessione al punto vendita, non importino gli stessi da un Paese Terzo o non abbiano affidato tali attività a terzi.