Mangimi e pet food

Il mangime si può etichettare come “biologico” solo quando contiene almeno il 95% di materie prime biologiche; in alternativa è possibile etichettare il mangime come “ammesso in agricoltura biologica” specificando esattamente il tenore in materie prime bio, conversione o convenzionale.

INFORMAZIONI

I principi e i criteri fissati dal regolamento per la produzione di mangimi biologici sono analoghi a quelli previsti la preparazione alimentare. Nel Reg. CE 889/08 sono elencati i pochi ingredienti convenzionali, additivi e coadiuvanti ammessi e le regole per l’etichettatura. La medesima materia prima non può essere presente contemporaneamente nella versione bio e convenzionale.

Anche nel caso dei mangimi vietato l’uso delle radiazioni ionizzanti e qualsiasi sostanza derivata o ottenuta da OGM anche per i pochi ingredienti convenzionali ammessi. La produzione biologica deve avvenire garantendo lavorazioni separate nello spazio (grazie ad impianti dedicati) o nel tempo. In quest’ultimo caso l’impianto deve essere adeguatamente pulito prima dell’avvio della produzione biologica. In conformità all’art. 42 del (Reg. CE 834/07), a seguito dell’approvazione del Disciplinare nazionale per la produzione degli alimenti destinati agli animali da compagnia, anche i Pet-Food possono essere certificati ai sensi del Reg. CE 834/07. Le registrazioni devono permettere una corretta identificazione e rendicontazione dei flussi in entrata e uscita delle materie prime e del prodotto finito ai ristoratori, non ancora soggetti agli obblighi di controllo imposti dal Reg. CE 834/07.

ITER DI CERTIFICAZIONE

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Richiesta di servizio
L’azienda interessata alla produzione di mangimi e pet food presenta notifica di inizio di attività biologica all’autorità competente mediante il Sistema informativo Biologico (SIB) o analoghi sistemi regionali (Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Puglia). Nella notifica l’azienda dichiara la tipologia di attività, le unità produttive e le filiere di attività sottoposte al controllo. Le aziende che preparano mangimi e pet food dichiarano gli stabilimenti dove avviene la produzione con metodo biologico, inclusi eventuali terzisti non direttamente assoggettati al sistema di controllo. L’azienda deve presentare anche il Programma Annuale delle Preparazioni (PAP) dove riporta informazioni previsionali sulle produzioni biologiche che intende effettuare.
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Valutazione preliminare
ICEA esegue una valutazione documentale del piano di gestione inviato dall’azienda al fine di descrivere tutte le misure che intende adottare per il rispetto dei requisiti del biologico, l’elenco dei fornitori delle materie prime biologiche e le formulazioni di tutti i mangimi per i quali è richiesta la certificazione.
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Verifica ispettiva
ICEA invia un tecnico controllore in verifica per accertare la corretta applicazione e l’efficacia delle misure dichiarate del piano di gestione e altri documenti correlati. Viene valutata, inoltre, l’idoneità delle strutture e la corretta gestione dei processi di produzione aziendale in relazione ai requisiti richiesti dalla normativa europea per i diversi settori di attività.
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Emissione del Certificato di Conformità
ICEA, sulla base delle informazioni e dei dati raccolti nell’ambito del processo di valutazione e verifica, emette il Certificato di conformità che riporta l’elenco dei prodotti certificati e la loro classificazione in base al metodo di produzione “biologico” o “in conversione”. Le etichette dei prodotti dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ufficio ICEA competente.
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Sorveglianza
ICEA svolge ispezioni e analisi sulla base di una attenta analisi dei rischi volte a confermare il mantenimento delle condizioni di conformità e la puntuale e corretta tenuta delle registrazioni obbligatorie richieste ai fini del controllo.

DOCUMENTI E ALLEGATI