Il mangime si può etichettare come “biologico” solo quando contiene almeno il 95% di materie prime biologiche; in alternativa è possibile etichettare il mangime come “ammesso in agricoltura biologica” specificando esattamente il tenore in materie prime bio, conversione o convenzionale.
INFORMAZIONI
I principi e i criteri fissati dal regolamento per la produzione di mangimi biologici sono analoghi a quelli previsti la preparazione alimentare. Nel Reg. CE 889/08 sono elencati i pochi ingredienti convenzionali, additivi e coadiuvanti ammessi e le regole per l’etichettatura. La medesima materia prima non può essere presente contemporaneamente nella versione bio e convenzionale.
Anche nel caso dei mangimi vietato l’uso delle radiazioni ionizzanti e qualsiasi sostanza derivata o ottenuta da OGM anche per i pochi ingredienti convenzionali ammessi. La produzione biologica deve avvenire garantendo lavorazioni separate nello spazio (grazie ad impianti dedicati) o nel tempo. In quest’ultimo caso l’impianto deve essere adeguatamente pulito prima dell’avvio della produzione biologica. In conformità all’art. 42 del (Reg. CE 834/07), a seguito dell’approvazione del Disciplinare nazionale per la produzione degli alimenti destinati agli animali da compagnia, anche i Pet-Food possono essere certificati ai sensi del Reg. CE 834/07. Le registrazioni devono permettere una corretta identificazione e rendicontazione dei flussi in entrata e uscita delle materie prime e del prodotto finito ai ristoratori, non ancora soggetti agli obblighi di controllo imposti dal Reg. CE 834/07.