Regolamento Europeo su Deroghe ai Controlli causa Pandemia COVID-19

Regolamento Europeo su Deroghe ai Controlli causa Pandemia COVID-19

Regolamento (UE) 2020/997 della Commissione del 7 luglio 2020

E’ stato pubblicato il regolamento UE 977/2020, che ha validità retroattiva, ed è relativo alle deroghe sui controlli in ambito agricoltura biologica causa pandemia Covid 19.
Il regolamento di applica dal 01 Marzo 2020 al 30 settembre 2020 ad eccezione di:
-comma 1 articolo 1 che si applica dal 01 Marzo al 31 Dicembre
-comma 3, 5 e 6 dell’articolo 1 che si applicano dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020

Di seguito l’estratto del regolamento:

Art 1 comma 1 del Reg UE 977/2020:
“..in relazione agli operatori a basso rischio… le ispezioni fisiche nell’ambito dei controlli annuali e del rinnovo dei documenti giustificativi degli operatori biologici possono essere sostituite da controlli documentali”.

Art 1 comma 2 del Reg UE 977/2020:
“.. gli operatori non contemplati al paragrafo 1 del presente articolo e per quelli che intendono aderire al sistema di produzione biologico per la prima volta… ’ispezione fisica di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, è effettuata non appena le attività di controllo e di certificazione negli Stati membri e nel paese terzo interessato potranno riprendere..”

Art 1 comma 3 del Reg UE 977/2020:
“il numero di campioni che l’autorità o l’organismo di controllo deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 2 % del numero degli operatori soggetti al suo controllo”

Art 1 comma 4 del Reg UE 977/2020:
OFIS. La risposta alla notifica relativa a prodotti non conformi deve essere inviata entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data della notifica originaria. (al posto di 30 giorni)

Art 1 comma 5 del Reg UE 977/2020:
“le ulteriori visite di controllo a campione a norma dell’articolo 65, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono eseguite sul 5 % degli operatori sotto contratto a seconda della categoria di rischio”.

Art 1 comma 6 del Reg UE 977/2020:
“ almeno il 5 % di tutte le ispezioni e visite effettuate a norma dell’articolo 65, paragrafi 1 e 4, è effettuato senza preavviso”