Cosa succede a Gennaio 2022
Da Gennaio 2022 entrerà in vigore il nuovo regolamento sul biologico che pone l’attenzione sulla biodiversità, sullo sviluppo rurale, sulla salvaguardia delle risorse ambientali e sui criteri di benessere animale, temi di forte interesse per i consumatori di oggi.
Il nuovo regolamento promuove lo sviluppo sostenibile della produzione biologica ed ha come obiettivo:
- garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e gli operatori del settore;
- prevenire le frodi e le pratiche sleali;
- migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici.
I prodotti certificabili sono aumentati e questo si traduce in nuove opportunità, uno sbocco produttivo importante che contribuisce allo sviluppo delle zone rurali in linea con la PAC, le misure dei PSR, la strategia ‘Farm to Fork’ e l’agenda 2030.
Per la prima volta l’agricoltura biologica troverà un sostegno finanziario sia nel primo pilastro della PAC (che finanzia i pagamenti diretti agli agricoltori) che nel secondo pilastro (che fornisce sostegno alle zone rurali). Nel primo l’agricoltura biologica è contemplata nelle pratiche agricole ecologiche mentre nel secondo è contemplata nelle misure a favore di clima e ambiente.
Come ICEA ti supporta
ICEA ha seguito l’evoluzione della normativa e vi fornisce tutti gli strumenti utili per la transizione all’848 tramite la nuova sezione del sito ICEA informa.
In questa sezione del sito pubblicheremo materiale utile per spiegare i cambiamenti della normativa, seminari, brevi interviste e la normativa comunitaria e ministeriale emanata fino ad oggi.
Per iniziare vi invitiamo a seguire i due seminari prodotti in occasione del SANA 2021 e vi proponiamo un breve articolo sulle novità nel campo di applicazione della normativa 848.
Rimanete connessi e il personale ICEA è sempre a disposizione.
Seminari web ICEA
Campo di applicazione Regolamento 848/18
Nell’articolo 2 del Regolamento 848 viene ampliato il campo di applicazione dei precedenti regolamenti che includeva i prodotti provenienti da: agricoltura, acquacoltura, apicoltura, sementi e materiale vegetale riproduttivo, prodotti agricoli trasformati e mangimi.
Nel nuovo campo di applicazione vengono inclusi tutti i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, ed i prodotti derivanti dalla loro trasformazione.
Il campo di applicazione viene ulteriormente esteso anche a prodotti non presenti nel sopra citato allegato I del trattato UE, ma strettamente legati al settore agricolo e a nuove specie zootecniche allevabili, quali:
- conigli;
- cervidi;
- pollastre biologiche;
- lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi;
- mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti;
- sale marino e altri sali per alimenti e mangimi;
- bozzoli di bachi da seta atti alla trattura;
- gomme e resine naturali;
- cera d’api;
- olii essenziali;
- turaccioli di sughero naturale, non agglomerati e senza leganti;
- cotone, non cardato né pettinato;
- lana, non cardata né pettinata;
- pelli gregge e non trattate;
- preparati erboristici a base vegetale.
Nel campo di applicazione non sono compresi i prodotti della caccia, sono confermati anche i divieti di utilizzo di radiazioni ionizzanti, animali poliploidi, clonazione animale, utilizzo di OGM.
Non è permesso utilizzare tecniche di coltivazioni fuori suolo come idroponica, acquaponica o il “vertical farming”.
Anche nel regolamento 848 la ristorazione collettiva (ristoranti e mense) non rientra nel campo di applicazione, ma continuerà ad essere disciplinata secondo gli standard volontari proposti dai singoli Stati membri e dai disciplinari locali. Gli alimenti preparati in questi locali non potranno essere etichettati o pubblicizzati con il logo di produzione biologica dell’UE.
Pacchetto normativa
Reg UE 2018/848 | Regolamenti UE successivi | ||
CAPO 1 | Art 1 | Oggetto | |
Art 2 | Ambito di applicazione | ||
Art 3 | Definizioni | ||
CAPO 2 | Art 4 | Obiettivi | |
Art 5 | Principi generali | ||
Art 6 | Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell’acquacoltura | ||
Art 7 | Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici |
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Art 8 | Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici | ||
CAPO 3 | Art 9 | Norme generali produzione | Reg UE 2021/2119: stabilisce norme dettagliate su registrazioni e dichiarazioni per il rilascio dei certificati |
Art 10 | Conversione | Reg UE 2020/464: riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione e modalità di produzione di prodotti biologici | |
Art 11 | Divieto di uso di OGM | ||
Art 12 | Norme di produzione vegetale | ||
Art 13 | Disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico |
Reg UE 2021/1189: materiale eterogeneo biologico | |
Art 14 | Norme di produzione animale | ||
Art 15 | Norme di produzione per alghe animali di e acquacoltura | ||
Art 16 | Norme di produzione per alimenti trasformati | ||
Art 17 | Norme di produzione per mangimi trasformati | ||
Art 18 | Norme di produzione per il vino | ||
Art 19 | Norme di produzione per i lieviti utilizzati come alimenti o mangimi | ||
Art 20 | Assenza di norme di produzione per specie zootecniche e animali di acquacoltura |
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Art 21 | Norme di produzione per prodotti che non rientrano nelle categorie di prodotti di cui agli art da 12 a 19 |
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Art 22 | Adozione di norme eccezionali di produzione | Reg UE 2020/2146: norme eccezionali di produzione
Reg UE 2022/1450: uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale biologica a causa dell’invasione dell’Ucraina |
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Art 23 | Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio | ||
Art 24 | Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l’uso in produzione biologica |
Reg UE 2021/1165: autorizzazione all’uso di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica ed i relativi elenchi Reg UE 2023/121: autorizzazione all’uso di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica ed i relativi elenchi |
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Art 25 | Autorizzazione da parte degli Stati membri di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati |
Reg UE 1165/2021: autorizzazione all’uso di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica ed i relativi elenchi Reg UE 2023/121: autorizzazione all’uso di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica ed i relativi elenchi |
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Art 26 | Raccolta dati riguardanti la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, di animali biologici e di novellame di acquacoltura biologico |
Reg UE 2020/464: riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione e modalità di produzione di prodotti biologici | |
Art 27 | Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità | ||
Art 28 | Misure precauzionali | Reg UE 2021/279: controlli e altre misure che garantiscono tracciabilità e conformità nella produzione biologica Reg UE 2021/2119: stabilisce norme dettagliate su registrazioni e dichiarazioni per il rilascio dei certificati |
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Art 29 | Misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzate | Reg UE 2021/279: controlli e altre misure che garantiscono tracciabilità e conformità nella produzione biologica | |
CAPO 4 | Art 30 | Uso di termini riferiti alla produzione biologica |
Reg UE 2021/279: controlli e altre misure che garantiscono tracciabilità e conformità nella produzione biologica Reg UE 2021/1189: produzione di materiale eterogeneo |
Art 31 | Etichettatura di prodotti e sostanze utilizzati nella produzione vegetale | ||
Art 32 | Indicazioni obbligatorie | Reg UE 2021/279: controlli e altre misure che garantiscono tracciabilità e conformità nella produzione biologica | |
Art 33 | Logo di produzione biologica dell’Unione Europea | ||
CAPO 5 | Art 34 | Sistema di certificazione | |
Art 35 | Certificato |
Reg UE 2021/2119: stabilisce norme dettagliate su registrazioni e dichiarazioni per il rilascio dei certificati Reg UE 2021/2304: norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione |
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Art 36 | Gruppo di operatori | Reg UE 2021/279: controlli e altre misure che garantiscono tracciabilità e conformità nella produzione biologica | |
CAPO 6 | Art 37 | Relazione con il Reg UE 625/2017 | |
Art 38 | Norme aggiuntive ai controlli ufficiali | Reg UE 2021/279: controlli e altre misure che garantiscono tracciabilità e conformità nella produzione biologica Reg UE 2021/771: condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori Reg UE 2021/2119: stabilisce norme dettagliate su registrazioni e dichiarazioni per il rilascio dei certificati |
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Art 39 | Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori | Reg UE 2021/2119: stabilisce norme dettagliate su registrazioni e dichiarazioni per il rilascio dei certificati | |
Art 40 | Norme aggiuntive sulla delega di compiti riguardanti i controlli ufficiali | ||
Art 41 | Norme aggiuntive sugli interventi in caso di non conformità | Reg UE 2021/279: controlli e altre misure che garantiscono tracciabilità e conformità nella produzione biologica | |
Art 42 | Norme aggiuntive sulle misure da adottare in caso di non conformità | ||
Art 43 | Norme aggiuntive sullo scambio di informazioni | Reg UE 2021/279: controlli e altre misure che garantiscono tracciabilità e conformità nella produzione biologica | |
CAPO 7 | Art 44 | Esportazione prodotti biologici | |
Art 45 | Importazione prodotti biologici e in conversione | Reg UE 2021/1378: certificato rilasciato ad operatori e gruppi di operatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni nell’UE Reg UE 2021/2305: norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione Reg UE 2021/2306: norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione Reg UE 2021/2307: norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione Reg UE 2021/2325: elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione. Reg UE 2022/2238: certificati di ispezione |
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Art 46 | Riconoscimento autorità di controllo e organismi di controllo | Reg UE 2021/1697: criteri per il riconoscimento degli OdC operanti nei paesi terzi Reg UE 2021/1698: obblighi procedurali per il riconoscimento degli organismi di controllo per eseguire controlli nei paesi terzi, e norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali organismi di controllo devono eseguire Reg UE 2021/1378: certificato rilasciato ad operatori e gruppi di operatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni nell’UE |
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Art 47 | Equivalenza nell’ambito di un accordo commerciale | ||
Art 48 | Equivalenza a norma del Reg CE 834/07 | Reg UE 2021/1342: informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento | |
Art 49 | Relazione della commissione sull’applicazione degli art 47 e 48 | ||
CAPO 8 | Art 50 | Esclusione della facoltà di vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici |
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Art 51 | Informazioni relative al settore biologico e ai relativi scambi |
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Art 52 | Informazioni riguardanti le autorità competenti, autorità di controllo e gli organismi di controllo |
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Art 53 | Deroghe, autorizzazioni e relazione | ||
CAPO 9 | Art 54 | Esercizio della delega | |
Art 55 | Procedura di comitato | ||
Art 56 | Abrogazione | ||
Art 57 | Misure transitorie relative a organismi di controllo riconosciuti a norma dell’art 33 del Reg CE 834/07 |
Reg UE 2021/1342: informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento | |
Art 58 | Misure transitorie relative alle domande presentate da paesi terzi a norma dell’art 33 (2) del Reg CE 834/07 |
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Art 59 | Misure transitorie relative al primo riconoscimento delle autorità di controllo e organismi di controllo |
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Art 60 | Misure transitorie relative alle scorte di prodotti biologici ottenuti in conformità al Reg CE 834/07 |
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Art 61 | Entrata in vigore e applicazione | Reg UE 2021/269 per cambio data applicazione | |
ALLEGATO I | Altri prodotti di cui all’art 2, paragrafo 1 | ||
ALLEGATO II | Parte I | Norme di Produzione Vegetale | Reg UE 2020/427: modifica all’allegato II del Reg 2018/848 in merito alle norme dettagliate di produzione Reg UE 2021/1691: modifica dell’allegato II del Reg 2018/848 in merito alle registrazioni da parte degli operatori Reg UE 2021/716: modifica dell’allegato II del Reg UE 2018/848 in merito a semi germogliati e cespi di cicoria, mangimi per acquacoltura, trattamenti per acquacoltura Reg UE 2020/1794: modifica dell’allegato II del Reg 2018/848 in merito all’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico Reg UE 2020/2146: norme eccezionali di produzione Reg UE 2021/1189: materiale eterogeneo biologico Reg UE 2022/474: produzione e uso plantule non biologiche, in conversione e biologiche |
Parte II | Norme di produzione animale |
Reg UE 2020/427: modifica all’allegato II del Reg 2018/848 in merito alle norme dettagliate di produzione |
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Parte III | Norme di produzione per alghe e animali d’acquacoltura |
Reg UE 2020/427: modifica all’allegato II del Reg 2018/848 in merito alle norme dettagliate di produzione |
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Parte IV | Norme di produzione per alimenti trasformati | Reg UE 2020/464: riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione e modalità di produzione di prodotti biologici Reg UE 2021/1691: modifica dell’allegato II del Reg 2018/848 in merito alle registrazioni da parte degli operatori |
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Parte V | Norme di produzione per mangimi trasformati | Reg UE 2020/464: riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione e modalità di produzione di prodotti biologici Reg UE 2021/1691: modifica dell’allegato II del Reg 2018/848 in merito alle registrazioni da parte degli operatori |
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Parte VI | Vino | Reg UE 2020/2146: norme eccezionali di produzione Reg UE 2021/1691: modifica dell’allegato II del Reg 2018/848 in merito alle registrazioni da parte degli operatori |
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Parte VII | Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi |
Reg UE 2021/1691: modifica dell’allegato II del Reg 2018/848 in merito alle registrazioni da parte degli operatori | |
ALLEGATO III | Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti |
Reg UE 2020/642: modifica allegato III del Reg 2018/848 in merito alle informazioni da indicare in etichetta | |
ALLEGATO IV | Termini di cui all’art 30 | ||
ALLEGATO V | Logo di produzione biologica | ||
ALLEGATO VI | Modello di certificato | Reg UE 2021/1006: modello di certificato per operatori in paesi UE Reg UE 2021/1378: certificato per operatori in paesi terzi Reg UE 2021/2119: norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati. Reg UE 2022/2240: uso del sigillo elettronico per il rilascio dei certificati. Reg UE 2023/207: modello di certificato |