Etichettatura 848 – Nuovo decreto sulle linee guida

Etichettatura 848 – Nuovo decreto sulle linee guida

In data 30/06/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM n. 229771 del 20/05/2022 che abroga il DM 6793 del 18/07/2018, il DM n.11954 del 30/07/2020 e il DM m.34011 del 08/05/2018.

Invitando a leggerlo nella sua interezza, di seguito riepiloghiamo le principali novità introdotte.

PRODUZIONE VEGETALE

Rotazioni colturali:

Ai sensi del DM 229771 del 20/05/2022, per i seminativi, non è possibile una rotazione che preveda al suo interno la coltivazione in successione di tre cereali autunno-vernini (seppur di specie diverse quali grano, orzo, avena…).

Art 4 comma 3a): “Un cereale autunno-vernino può succedere a sé stesso o ad un altro cereale autunno-vernino per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, almeno uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

 In merito ai criteri da rispettare per la rotazione delle colture in ambiente protetto il DM 229771 del 20/05/2022 rimanda all’allegato II, parte I, punto 1.9.2 b) del Reg UE 2018/848 che riporta: “nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l’uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale.”

Calcolo quantità di rame utilizzato:

Il calcolo della quantità di rame utilizzata deve prendere in considerazione gli apporti di rame sia da fitofarmacia sia da altre fonti (es. fertilizzanti).

Art 4 comma 12: “Ai fini del calcolo per la verifica di conformità degli impieghi di rame, così come previsto nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1165 è necessario tenere conto dell’apporto di rame da altre fonti, diverse dai prodotti fitosanitari, qualora l’informazione sia disponibile.”

Corroboranti:

Il lievito inattivato Saccharomyces Cerevisiae è stato aggiunto alla lista dei prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali.

GESTIONE DELLE DEROGHE

Riconoscimento Retroattivo del periodo di conversione

E’ disponibile la linea guida ICEA relativa al riconoscimento retroattivo del periodo di conversione in cui è indicata tutta la documentazione da presentare per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione.

Il DM 229771 del 20/05/2022 stabilisce che la relazione tecnica necessaria a fornire la prova che gli appezzamenti agricoli non siano stati trattati con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica, sia una relazione tecnica asseverata.

PRODUZIONE DEL VINO

Le richieste relative alla disponibilità di prodotti e sostanze che devono essere ottenuti “da materie prime biologiche” devono essere inviate direttamente ad aziende certificate ai sensi del Reg UE 2018/848.
La richiesta può essere inviata via fax, posta elettronica o posta elettronica certificata.

ETICHETTATURA

Il DM 29771 del 20/05/2022 elimina l’obbligo di inserimento nelle etichette dei prodotti biologici di:

  • codice operatore.
  • dicitura “organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf”.

Le etichette autorizzate e stampate conformemente alla previgente disciplina prima della data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, nonché i prodotti etichettati conformemente alla previgente disciplina prima della data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte

Per leggere il Decreto nella sua interezza:

Il personale tecnico e la segreteria sono a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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