Le aziende italiane certificate bio, possono importare prodotti biologici da Paesi Terzi, se il Paese Terzo ha una normativa bio in equivalenza alla normativa BIO-UE, o se gli esportatori sono certificati da Organismi riconosciuti ad operatore in equivalenza rispetto alla normativa BIO-UE.
INFORMAZIONI
Il Reg. (CE) n. 834/2007 prevede che gli operatori che intendano svolgere attività di importazione nell’Unione Europea di prodotti biologici da paesi terzi debbano aderire al sistema di controllo di cui all’art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007. Inoltre il regolamento prevede che solo i soggetti iscritti nella categoria “Importatori” dell’elenco nazionale degli operatori biologici (art. 7 DM 2049/2012) possano effettuare attività di importazione di prodotti biologici.
I Paesi che attualmente hanno un sistema di controllo e certificazione nazionale riconosciuto ad oggi equivalente rispetto a quello EU sono: Israele, Costa Rica, Nuova Zelanda, Australia, Svizzera, Argentina, India, Tunisia, Giappone, Canada, USA, Corea del Sud, Cile. L’importatore potrà quindi importare le categorie di prodotto previste da regolamento e certificate dagli Organismi o Autorità riconosciuti in tali Paesi Terzi (allegato III del Reg. CE 1235/08).
Nel caso in cui l’azienda intenda importare prodotti bio dai Paesi Terzi non inclusi nella precedente lista, è necessario che l’Organismo di controllo dell’esportatore, e di tutti gli attori della filiera, sia stato riconosciuto in equivalenza dalla Commissione EU. La lista degli Organismi riconosciuti in equivalenza è indicata nell’allegato IV del Reg. CE 1235/08 e successive modifiche o integrazioni.
Infine, come previsto DM n. 221907/2021, prima di effettuare una importazione di prodotti biologici, l’importatore deve trasmettere una comunicazione preventiva di arrivo merce per ogni singola operazione di importazione, da effettuarsi in via informatica sull’applicativo SIB “Gestione comunicazioni arrivo merce” almeno sette giorni prima dell’arrivo della merce.
L’importatore, per poter importare, dovrà procedere anche all’iscrizione al sistema informatico TRACES (https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login) della Commissione Europea, cui seguirà validazione dell’utenza da parte del Mipaaf; senza l’inscrizione a TRACES e la validazione dell’utenza da parte del Mipaaf, l’organismo di controllo dell’esportatore non potrà procedere con l’emissione del Certificato di Ispezione ( COI), documento che obbligatoriamente deve accompagnare le partite di prodotto biologico in originale. Il COI dovrà essere validato in casella 20 dall’Autorità Doganale ed in casella 21 dal primo consegnatario a seguito dei controlli in accettazione. Una copia dello stesso, debitamente firmato, andrà inviato tempestivamente all’ufficio Import ICEA.
Nel caso in cui il primo consegnatario sia soggetto diverso dall’importatore, anch’esso dovrà registrarsi in TRACES come operatore biologico.
ITER DI CERTIFICAZIONE
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla consultazione del SINAB alla seguente pagina: http://www.sinab.it/home-filiera?home=importazioni